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Imu: sconti sull’imposta, casi particolari e novità 2021

Pubblicato da EUROSERVICE Group on 16 Marzo 2021
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Imu: sconti sull’imposta e casi particolari – indice:

La legge di bilancio n. 160/2019 per il 2020 ha riformato l’Imposta municipale unica abolendo l’Imposta unica comunale, che comprendeva l’Imu, la Tasi e la Tari, e lasciando in vigore le disposizioni relative alla sola Tari. Nel riformare l’Imu la legge di bilancio per il 2020 ha previsto dei casi in cui è possibile godere di uno sconto dell’imposta. Tali previsioni restano in vigore anche per l’anno 2021 con alcune novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2021. Per tale annualità inoltre, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore ha previsto in alcuni casi l’esenzione dal pagamento della prima rata Imu per l’anno 2021.

Cos’è l’Imu

L’Imposta municipale unica è una imposta proporzionale che si applica sui redditi derivanti dal possesso di immobili a qualsiasi uso destinati ovvero sugli immobili goduti in usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. È escluso dall’applicazione dell’imposta il reddito derivante dal possesso dell’abitazione principale salvo la categoria catastale di tale immobile coincida con quelle A/1, A/8 o A/9. L’imposta è in vigore su tutto il territorio nazionale ad esclusione del Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano che hanno autonomia di scelta nell’imposizione.

Il soggetto che beneficia del gettito dell’imposta è il Comune in cui si trovano gli immobili in maniera totale o prevalente. L’imposta infatti serve ai comuni per finanziare i servizi offerti ai cittadini. La legge 190/2019 ha previsto le nuove aliquote per il calcolo dell’imposta. Tali aliquote possono essere modificate dai Comuni con apposita delibera. L’aliquota si applica alla base imponibile che è data dalla rendita catastale dell’immobile aumentata di una rivalutazione pari al 5% e moltiplicata per i moltiplicatori stabiliti dalla legge di bilancio stessa e diversi a seconda delle categorie catastali degli immobili.

Ai sensi del comma 761 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero”. Per il calcolo dell’imposta dovuta dunque si devono contare i mesi del periodo d’imposta nei quali il contribuente è stato titolare di un diritto reale sull’immobile. Il mese viene conteggiato per intero quando il diritto è stato esercitato per più della metà dei giorni del mese.

In sintesi

Paga Imu chi:

  • è proprietario di immobili, fabbricati residenziali o commerciali ovvero terreni e aree fabbricabili, ad esclusione dell’abitazione principale come definita dalla legge 160/2019;
  • chi vanta sull’immobile un diritto reale minore come l’usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.

A chi la paga: al Comune dove è situato l’immobile in maniera totale o prevalente.

Quanto paga: paga l’importo risultante dall’applicazione di determinate aliquote stabilite dai Comuni stessi alla base imponibile. I Comuni possono modificare le aliquote già determinate con la legge di bilancio 160/2019 per le varie tipologie di immobili. La base imponibile è costituita dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5% alla quale va applicato un moltiplicatore.

Quando paga e come: l’imposta è dovuta annualmente in due rate stabilite dalla legge al 16 giugno e al 16 dicembre. Il contribuente può versare l’imposta in un’unica soluzione il 16 giugno. Si può utilizzare il modello f24 per il pagamento o altri strumenti.

Casi particolari ed esenzioni: si rinvia ai paragrafi successivi dedicati.

Casi di riduzione delle aliquote Imu

La legge di bilancio 160/2019 ha previsto una serie di casi in cui l’aliquota applicabile alla base imponibile è ridotta del 50%. Si tratta in particolare delle seguenti ipotesi:

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico;
  • quando i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  • per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

L’aliquota è ridotta del 75% per gli immobili locati a canone concordato.

Detrazioni dall’imposta

I soggetti che possiedono un’immobile rientrante nelle categorie A/1, A/8 e A/9 anche se la adibiscono ad abitazione principale sono soggetti passivi d’imposta.  Il comma 749 dell’articolo 1 della legge di bilancio n. 160/2019 tuttavia ha introdotto il diritto ad usufruire di una detrazione dall’imposta lorda calcolata su tali immobili e sulle loro pertinenze. Tale detrazione ammonta a 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile.

Casi di esenzione dall’imposta

La legge di bilancio n. 160/2019 prevede alcune esenzioni dall’applicazione dell’imposta. In particolare sono previste esenzioni per alcuni terreni:

  • quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei comuni delle isole minori;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate.

Il comma 759 dell’articolo 1 della medesima legge inoltre prevede una serie di esenzioni anche per alcuni immobili come ad esempio quelli posseduti dallo Stato, dai comuni, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Oppure i fabbricati con destinazioni d’uso particolari, rientranti in determinate categorie catastali, posseduti dalla Chiesa o da Stati esteri.

Deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali

Il comma 772 dell’articolo 1 della legge di bilancio 160/2019 stabilisce che: “L’IMU relativa agli immobili strumentali è  deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive…”.

Tale deduzione sarà operativa, specifica il comma successivo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Le novità del 2021 sull’Imu

Fra le novità della legge di bilancio 2021 ci sono ulteriori casi di sconto dell’ammontare dell’Imu a partire da quest’anno. Si riepilogano brevemente nei successivi paragrafi.

Soggetti pensionati residenti all’estero

Ai sensi del comma 48 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 “A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a  uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o  usufrutto  da  soggetti  non  residenti  nel territorio dello Stato che siano titolari  di  pensione  maturata  in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti  in  uno Stato di  assicurazione  diverso  dall’Italia,  l’imposta  municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a  783,  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura  della  metà e  la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa  sui  rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”. 

L’agevolazione, pari allo sconto della metà dell’imu e dei 2/3 della Tari, è destinata ai seguenti soggetti:

  • pensionati;
  • residenti in uno stato diverso dall’Italia;
  • titolari di pensione presso un istituto assicuratore di uno stato diverso dall’Italia ma convenzionato con l’Italia;
  • per una sola unità immobiliare ad uso abitativo che risulti non locata o non data in comodato d’uso e che sia situata in Italia;
  • di cui siano proprietari o che siano titolari di un diritto di usufrutto su tale unità abitativa.

Fabbricati inagibili

Il decreto legge n. 74 del 2012 convertito in legge con la legge n. 122/2012 aveva introdotto l’esenzione dall’Imposta municipale propria dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 novembre 2012. La norma aveva previsto che per tali immobili, inagibili in maniera totale o parziale, l’esenzione dall’imposta si protraesse fino a quando fossero ricostruiti e resi agibili ma comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Il contribuente pertanto doveva dichiarare entro il 30 novembre 2012 al comune l’inagibilità del fabbricato.

Tale esenzione è stata prorogata dalla legge di bilancio per il 2021 per le regioni del Veneto e della Lombardia nonché per i comuni dell’Emilia Romagna nei quali sia stato prorogato lo stato di emergenza. L’esenzione opera fino alla completa resa agibilità del fabbricato ma non oltre il 31 dicembre 2021.

Le esenzioni per la pandemia

Infine, per agevolare alcuni settori particolarmente aggravati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’imposta per quanto concerne la prima rata di pagamento di quest’anno. Gli immobili sui quali l’imposta non è dovuta sono:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari  marittimi,  lacuali  e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e  dei campeggi,  a  condizione  che  i  relativi  soggetti  passivi,   come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da  parte di  imprese  esercenti  attività  di   allestimenti   di   strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da  ballo,  night  club  e simili,  a  condizione  che  i  relativi   soggetti   passivi,   come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

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