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Immobili ad uso promiscuo: superbonus 110%

Pubblicato da EUROSERVICE Group on 22 Febbraio 2021
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Immobili ad uso promiscuo: superbonus 110% – indice:

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti lo strumento dell’interpello per agevolare la corretta applicazione delle norme tributarie alle realtà individuali. Con tale strumento, com’è noto, l’Agenzia chiarisce su apposito quesito del contribuente, dubbi sull’applicazione di norme tributarie rendendo la risposta consultabile pubblicamente nel proprio sito istituzionale. Nel mese scorso, in particolare, è stata rilasciata la risposta all’interpello n. 65 del 2021 in merito agli interventi di riqualificazione energetica oggetto del superbonus 110% sugli immobili adibiti ad uso promiscuo. È sembrato un chiarimento piuttosto interessante per quanto riguarda la sfera degli immobili che pertanto la redazione ha deciso di valorizzare in questo breve approfondimento.

Gli immobili ad uso promiscuo

Per immobile ad uso promiscuo si intende un immobile utilizzato per una duplice utilità:

  • lo svolgimento di attività professionale o d’impresa e
  • il godimento personale dell’immobile da parte del titolare.

Il concetto di immobile adibito ad uso promiscuo rileva ai fini delle normative fiscali in cui l’elemento della promiscuità è ricorrente. Il legislatore infatti spesso riconosce un trattamento fiscale diverso a quei redditi che derivano dall’utilizzo di beni in forma promiscua.

E così è stato anche per la fruizione del superbonus 110% agli interventi di riqualificazione energetica sugli immobili adibiti ad uso promiscuo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n. 65/2021. Prima di proseguire con il caso di specie si ricorda brevemente nelle successive righe cosa i punti fondamentali del superbonus 110%.

Il superbonus 110%

La legge n. 77/2020 di conversione del decreto legge n. 34/2020, anche chiamato Decreto Rilancio, ha innalzato l’aliquota di detrazione di determinate spese effettuate sugli immobili da parte dei contribuenti nella misura del 110%. Le disposizioni introduttive di tale agevolazione sono state inizialmente introdotte per le spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e poi estese dalla legge di bilancio 2020 per il 2021 anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022.

La  detrazione pari al 110% delle spese sostenute dal contribuente è usufruibile in cinque quote annuali di pari importo o in alternativa è possibile, per alcuni interventi, beneficiare del cosiddetto sconto in fattura. Tale ultima tipologia di beneficio prevede la possibilità di accordarsi con il fornitore, ovvero con l’esecutore dei lavori, per lo sconto in fattura pari al massimo all’importo del corrispettivo dovuto. Il fornitore dunque anticipa l’importo che recupera come credito d’imposta che potrà cedere ad un istituto di credito o un intermediario finanziario.

Per quanto riguarda le spese sulle quali si può godere dell’agevolazione fiscale si tratta di spese connesse a:

  • interventi di riqualificazione energetica degli edifici e consolidamento statico;
  • misure per una migliore resa antisismica degli edifici.

Tali interventi devono essere svolti su immobili residenziali da soggetti “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10”. Ed è proprio da qui che bisogna partire per l’analisi della questione oggetto di interpello all’Amministrazione Finanziaria.

Immobili ad uso promiscuo e attività d’impresa occasionale

Il quesito posto all’amministrazione finanziaria da parte del contribuente con l’interpello n. 65/2021 ha riguardato la possibilità di usufruire della detrazione Irpef al 110% per le spese sostenute per la riqualificazione energetica di un immobile dallo stesso utilizzato come residenza che tuttavia adibisce occasionalmente a bed and breakfast. Ritenutosi il contribuente rientrante nei requisiti per poter fruire della detrazione utilizza lo strumento dell’interpello onde evitare la scorretta applicazione della normativa e le conseguenze da essa derivanti.

L’Agenzia delle Entrate, dopo l’esposizione in forma sintetica dell’agevolazione fiscale introdotta con il Decreto Rilancio, prospetta la propria soluzione di fronte al quesito del contribuente. Muovendo in particolare dal requisito soggettivo posto dalla normativa chiarisce nuovamente cosa il legislatore intenda a riguardo richiamando una circolare esplicativa precedentemente emessa. In tale circolare, la n. 24/E/2020, l’amministrazione chiariva che la fruizione del beneficio fiscale si ha per le persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa ovvero su beni immobili residenziali utilizzati a scopi privatistici e non d’impresa.

Escludeva pertanto tutti quei beni che, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, costituiscono beni oggetto dell’attività d’impresa o della professione intellettuale. Citava fra questi gli immobili strumentali all’esercizio dell’attività piuttosto che quelli facenti parte del patrimonio dell’impresa o beni immobili costituenti l’oggetto dell’attività.

Detrazione superbonus e immobili ad uso promiscuo

Proseguendo il proprio parere, l’amministrazione solleva la questione dell’immobile residenziale adibito promiscuamente all’esercizio di attività professionale o d’impresa richiamando altra circolare esplicativa recente la n. 19/2020. In tale occasione già l’amministrazione aveva avuto modo di esprimersi sul punto facendo riferimento alla normativa contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia. In tale circolare l’amministrazione ha previsto che la detrazione spettante è ridotta del 50% per gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte, della professione o dell’attività d’impresa. La detrazione pertanto è calcolata sul 50% delle spese sostenute e non sul 110%.

Con risoluzione n. 18/E/2008 si è poi applicata l’interpretazione anche al caso specifico degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati su immobile residenziale adibito occasionalmente ad attività di bed and breakfast. L’agenzia ha specificato inoltre che la riduzione al 50% dell’agevolazione si applica anche agli interventi antisismici sui medesimi immobili.

Conclusioni

Venendo alla risposta al quesito posto dal contribuente l’amministrazione finanziaria conclude il suo parere affermando che:

  • la riduzione al 50% della detrazione, sulla base dell’intrepretazione data con le precedenti circolari e risoluzioni (quelle suesposte) si applica anche agli interventi antisismici effettuati a partire dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
  • “danno diritto al Superbonus le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici “residenziali”, e stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), si ritiene che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50 per cento”.

Nello specifico caso degli interventi di riqualificazione energetica sul bed and breakfast in tal modo utilizzato occasionalmente il contribuente pertanto può fruire di un’agevolazione limitatamente al 50% delle spese sostenute.

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