Ricerca Avanzata
Ricerca Avanzata
Più opzioni di ricerca
abbiamo trovato 0 risultati
Risultati della ricerca

Il credito d’imposta sui canoni delle locazioni commerciali

Pubblicato da EUROSERVICE Group on 21 Ottobre 2020
| 0

Il credito d’imposta sulle locazioni commerciali – indice:

Il Decreto “Cura Italia” prima e il Decreto “Rilancio” poi hanno previsto delle agevolazioni d’imposta per le attività d’impresa, arti e professioni che hanno assunto in locazione immobili per lo svolgimento della propria attività tramite il beneficio del credito d’imposta. Dopo un breve preambolo informativo sul concetto di credito d’imposta si delineano i tratti principali di tali agevolazioni previste in misura percentuale agli importi dei canoni di locazione pagati nella primavera di quest’anno.

Cos’è un credito d’imposta

Il credito d’imposta si genera quando un’impresa vanta nei confronti del fisco un credito per una molteplicità di possibili fattori. Il credito può dipendere da un pagamento indebito e in questo caso darà origine ad un rimborso oppure può dipendere dall’effettuazione di determinati investimenti, lavori o semplicemente da agevolazioni previste dallo Stato per il contribuente su alcuni costi che deve sostenere e per i quali la normativa tributaria prevede uno “sconto” di quanto dev’essere pagato a titolo di imposte o altri modi di fruizione. Gli scenari che possono aprirsi quando si ha diritto ad un credito d’imposta sono vari.

Nell’ipotesi che verrà trattata in questo approfondimento infatti il legislatore ha concesso un credito d’imposta per l’aver stipulato dei contratti di locazione commerciale sui canoni relativi al periodo dell’emergenza da Covid-19. Varie sono, come si vedrà, le modalità di fruizione di tale credito.

Il credito d’imposta sulle locazioni commerciali

Con il Decreto “Rilancio”, D.L. 34/2020, l’amministrazione finanziaria ha introdotto nell’attuale panorama normativo, come misura di sostegno alle attività imprenditoriali a fronte dei cali di fatturato causati dallo stato di emergenza sanitaria in cui versa il nostro paese, un credito d’imposta sui canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso commerciale.

L’articolo 28 del suddetto decreto afferma al primo comma che “…spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.

Le disposizioni previste dal citato articolo fanno nei commi successivi alcune precisazioni sui soggetti beneficiari, sulla misura e sulle condizioni di fruizione del credito d’imposta. Sulle medesime questioni è chiarificatrice inoltre la circolare dell’agenzia delle entrate n. 14/E/2020.

Tale agevolazione non può essere fruita qualora si scelga di beneficiare del credito d’imposta per botteghe e negozi previsto dal Decreto “Cura Italia”, n. 18/2020.

Il credito d’imposta per botteghe e negozi del Decreto “Cura Italia “

Una prima misura agevolativa adottata dal governo è stata quella del credito di imposta per le botteghe e i negozi con il Decreto “Cura Italia”. La misura ha previsto un credito di imposta fruibile nella misura del 60% dell’importo del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per le botteghe e i negozi ovvero gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Se non è stato fruito tale beneficio si può optare, se si possiedono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti, del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del Decreto Rilancio.

Chi beneficia del credito d’imposta sulle locazioni commerciali

Prima di determinare i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione l’articolo 28 del decreto rilancio precisa delle soglie di reddito per poter fruire del beneficio. Il limite è l’aver conseguito ricavi e compensi non non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Premesso ciò i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta sono:

  • quelli esercenti attività d’impresa, compresi gli imprenditori agricoli e coloro che determinano il proprio reddito imponibile secondo il metodo forfettario;
  • arti e professioni, inclusi i soggetti che calcolano il reddito con il metodo forfettario;
  • gli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Tali soggetti sono ricompresi anche qualora svolgano insieme all’attività istituzionale anche attività commerciale in modo non prevalente.

Non rientrano nel limite dei ricavi o compensi ma sono compresi nell’ambito di applicazione le strutture alberghiere e agrituristiche, anche se svolgono attività stagionale.

Tali soggetti devono svolgere l’attività in maniera abituale e non occasionale altrimenti vi è l’esclusione dal beneficio.

Per i canoni relativi a quali periodi?

Il credito d’imposta è relativo ai canoni corrisposti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per tutte le suddette attività tranne quelle delle strutture turistiche per cui i mesi di riferimento sono aprile, maggio e giugno.

Con riferimento alle mensilità di corresponsione del canone entra in gioco un ulteriore requisito per accedere al beneficio del credito d’imposta. Si tratta di quello previsto al comma 5 dell’articolo 28 del decreto Rilancio secondo cui “Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”.

I canoni di locazione e la misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari ad una percentuale del canone mensile pagato che è:

  • il 60%  per i contratti di locazione, di leasing (solo operativo e non finanziario)  o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
  • il 30% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d’imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione se l’immobile su cui il professionista paga il canone di locazione viene utilizzato in parte per lo svolgimento dell’attività professionale ed in parte per scopi personali. Il credito è concesso sempre che il professionista non impieghi nello stesso comune un altro immobile per l’esclusivo esercizio dell’attività professionale. In tal caso il credito d’imposta potrà essere usufruito solo su detto immobile.

Qualora il contratto stipulato tra le parti prevedeva che le spese condominiali sono incluse nel canone di locazione la base di calcolo del credito d’imposta sarà comprensiva anche di dette spese.

Qualora per una mensilità non si sia provveduto al pagamento del canone si sospende il diritto alla fruizione del credito fino alla data in cui tale canone verrà versato.

Come fruire del credito d’imposta sulle locazioni commerciali

Il credito d’imposta può essere fruito in tre modi diversi:

  • in compensazione, senza limiti, tramite modello F24 successivamente al pagamento dei canoni;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si sono pagati i canoni;
  • tramite la cessione del credito d’imposta.

La cessione del credito può essere disposta nei confronti del locatore o del concedente oppure di altri soggetti. Come, ad esempio, istituti di credito o altri intermediari finanziari. Il decreto ha previsto un limite temporale di esercizio della cessione. Ovvero un periodo compreso tra la data di entrata in vigore dello stesso e il 31 dicembre 2021.

Riflessi sul reddito

Al sesto comma dell’articolo 28 del decreto rilancio è stato stabilito infine che ” Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″.

Il credito d’imposta pertanto non costituisce reddito:

  • nella formazione della base imponibile Irpef;
  • nella formazione della base imponibile Irap;
  • nell’ammontare dei ricavi e proventi utile al rapporto da eseguirsi per il calcolo della deducibilità degli interessi passivi;
  • nell’ammontare dei ricavi e proventi utile al rapporto da eseguirsi per il calcolo della deducibilità dei componenti negativi di reddito.

Confronta Annunci